Ddl chiusura OPG
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- Pubblicato Mercoledì, 07 Dicembre 2011 08:28
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OPG. Marino (Pd): “Presentato Ddl per chiuderli entro marzo 2012”
Il testo è stato depositato in Senato. Per il presidente della Commissione d'inchiesta sul Ssn, "anche se in questa fase il punto centrale dell'emergenza per il Paese è evidentemente la questione economica, non possiamo rinunciare alle battaglie di civiltà".
02 DIC- "Abbiamo depositato al Senato un disegno di legge che indica la data del 31 marzo 2012 per la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari. La Commissione ha agito compatta: la proposta infatti è stata firmata da tutti i senatori commissari, dal centro sinistra al Pdl alla Lega Nord; sulla necessità e l'urgenza di arrivare a una risoluzione definitiva non ci sono divisioni politiche". Così Ignazio Marino, presidente della Commissione d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, dopo aver depositato il disegno di legge n. 3036 ‘Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse del Servizio sanitario nazionale e dell'Amministrazione penitenziaria'.
"Un atto forte da parte del Governo può mettere fine a questa ferita drammatica per il nostro paese – ha aggiunto Marino - auspichiamo che il contenuto del nostro disegno di legge sia assorbito dall'esecutivo in uno dei prossimi decreti, per dargli immediata operatività”. “Viviamo senza dubbio un momento drammatico, il punto centrale dell'emergenza è evidentemente la questione economica, ma non per questo a mio avviso possiamo rinunciare alle battaglie di civiltà – ha concluso -. Non possiamo accettare che nel nostro paese esistano tragedie di serie B".
Ecco il testo dello schema del Ddl n. 3036:
Art. 1
1.Al fine di garantire certezza e compiutezza al processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, il termine per il completamento degli interventi previsti dall'allegato C del D.P.C.M. 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2008, n. 126, è fissato al 1° febbraio 2012.
2.Entro il termine di cui al comma 1, in ciascuna Regione deve comunque essere concluso uno specifico accordo tra l'Amministrazione penitenziaria e la Regione, con il quale:
a) sono individuate una o più strutture sanitarie in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 per le strutture residenziali psichiatriche, da destinare alla sostituzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario di riferimento della Regione;
b) sono definite le rispettive competenze nella gestione delle strutture sanitarie sostitutive di cui alla lettera a), individuando le funzioni proprie del Servizio sanitario regionale e le funzioni di competenza dell'Amministrazione penitenziaria;
c) sono istituiti presidi di sicurezza e vigilanza, ubicati lungo il perimetro delle strutture sanitarie sostitutive o comunque all'esterno dei reparti in cui le stesse si articolano.
3.Entro il 31 marzo 2012 gli istituti penitenziari già sede di ospedale psichiatrico giudiziario sono definitivamente chiusi, o in alternativa riconvertiti ad altra destinazione penitenziaria.
4.A seguito della eventuale chiusura di cui al comma 3, i beni immobili degli ex ospedali psichiatrici sono venduti. La vendita viene realizzata con le modalità di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I proventi delle vendite sono utilizzati per la realizzazione di strutture territoriali residenziali e di centri diurni con attività riabilitative, destinati ai malati mentali. A tale fine, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i proventi delle vendite sono ripartiti tra le Regioni con decreto del Ministro dell'economia, adottato di concerto con i Ministri della salute e della giustizia.
5.Alle disposizioni recate dal comma 2 si conformano anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, in armonia con i rispettivi statuti e le correlate norme di attuazione.
6.A decorrere dal 31 marzo 2012 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie sostitutive di cui al comma 2.