APPUNTI SULLE QUESTIONI RELATIVE ALL’O.P.G.
Cesare Bondioli
( Coordinatore Gruppo di lavoro sull’O.P.G.)
Il dibattito sui manicomi giudiziari, le denunce delle condizioni di vita degli internati e la critica all’assetto normativo di queste strutture, destinate ad accogliere gli "scarti" di due altre istituzioni totali - il manicomio che in tal modo eliminava gli internati più pericolosi e il carcere che così si liberava dei detenuti impazziti - data fin dai primi anni 70 e, dopo l’approvazione della 180 sono rimasti costantemente all’attenzione dei settori più sensibili della magistratura e delle psichiatria ed in particolare in Magistratura e Psichiatrica Democratica.
Non è questa la sede per ripercorrere né le tappe di questo dibattito né la storia dell’evoluzione dei manicomi giudiziari, poi - dalla riforma carceraria del 1975 - Ospedali Psichiatrici Giudiziari; un solo dato sulla popolazione internata ci permette di mettere in luce l’intreccio giudiziario/psichiatrico che la determina e fornire elementi per approfondire le relative tematiche.
Attualmente gli internati nei 5 o.p.g. sono circa 1200 (erano circa 1500 nel 1979, con una punta massima di presenze - 1807 - nel 1983) con diverse posizioni giuridiche (da F. Scarpa Direttore o.p.g. di Montelupo F.no - disponibile su Internet al sito www.pol-it.org//ital/180/opg10.htm):
1- Prosciolti per vizio totale di mente (art. 222 C.P.) e dichiarati socialmente pericolosi (68% del totale)
2- Condannati (giudicati cioè in grado di intendere e di volere al momento del reato) che durante l’esecuzione della pena sono colpiti da infermità psichiche (art. 148 C.P.) (8,5%)
3- Condannati, ma con vizio parziale di mente (art. 219 C.P.) dichiarati socialmente pericolosi, che devono eseguire un periodo di Casa di Cura e Custodia, eventualmente in aggiunta alla pena detentiva (12,7%)
4- Imputati, detenuti in ogni grado del giudizio e condannati che vengono sottoposti ad osservazione psichiatrica (art. 99 DPR 431/76) per un periodo non superiore a 30 giorni (2%)
5- Imputati ai quali sia stata applicata una misura di sicurezza provvisoria (art. 206 C.P., art. 312 CPP), in considerazione della loro presunta pericolosità sociale ed in attesa di giudizio definitivo (5.5%)
6- Imputati sottoposti a perizia psichiatrica (raramente in quanto essa dovrebbe essere svolta in carcere)
7- Imputati colpiti durante il giudizio da malattia mentale tale che essi non siano più in grado di attendere utilmente al procedimento (categoria peraltro virtualmente non più presente in quanto il ricovero e il trattamento di tali soggetti compete al Servizio Psichiatrico Pubblico come previsto dall’art. 70 CPP)
Questa rassegna rinvia ai temi cruciali su cui si sta sviluppando il dibattito all’interno di P.D.: perizia psichiatrica, imputabilità, pericolosità sociale, misure alternative.
Il punto di questo dibattito è ben riassunto in una pubblicazione (Beconi A., Boidi G., Calderaro N., Iozzia P, Monteverde L., Peloso P. - "Il malato di mente autore di reati. Nuove prospettive" - Rivista Sperimentale di Freniatria) di alcuni dei partecipanti al Gruppo di Lavoro di P.D.: lo utilizzeremo per delineare lo "stato dell’arte" così come utilizzeremo ampiamente un contributo di Lino Monteverde in tema di "Imputabilità penale".
L’idea della follia come abolizione completa della soggettività della persona è messa oramai in crisi da una pluralità di fattori e soprattutto dall’esperienza di quanti si trovano quotidianamente a sperimentare la possibilità di pratiche di assistenza psichiatrica nei luoghi del vivere comune.
E’ l’esistenza di questa responsabilità e consapevolezza negli utenti stessi dei nostri Servizi di salute mentale (oltre che nei loro familiari e nel contesto sociale in generale) che rende possibile l’intervento terapeutico e riabilitativo mirante all’accrescimento delle loro capacità di affrontare compiti e problemi.
Anche sul versante psicopatologico si è osservato un cambiamento nelle caratteristiche psicopatologiche e nei bisogni dei soggetti che si rivolgono ai Servizi psichiatrici in questi ultimi anni: basta pensare al ruolo che rivestono i disturbi di personalità nell’attività complessiva dei servizi, ma analoghe considerazioni possono essere svolte sulla non totalizzazione delle esperienze psicotiche ed anche di quella schizofrenica; oggi non vi è più alcun dubbio, a livello scientifico, della possibilità di guarigione di questa malattia né tanto meno della possibilità di relazionarsi col paziente schizofrenico.
L’abbandono dell’ipotesi della psicosi come dimensione totalizzante della persona in favore di una sua visione come esperienza circoscritta rinvia direttamente ad uno dei cardini del movimento di deistituzionalizzazione italiano: quello dello stretto legame tra il problema della cura e quello dei diritti del paziente.
Il basagliano "mettere tra parentesi" la malattia mentale inteso non come negazione della malattia ma come rifiuto della definizione diagnostica e dell’etichettamento, restituisce al paziente psichiatrico la dignità di persona ma anche quella di cittadino cui, alla pari degli altri, vanno riconosciuti diritti e doveri. Si rompe così il circolo vizioso - infermità psichica, incurabilità, pericolosità, irresponsabilità, pericolosità sociale- su cui si fondava la privazione dei diritti civili e l’internamento in manicomio dei malati di mente, nonché l’esistenza dell’ O.P.G. e di tutte le pratiche (perizia; applicazione norme C.P., ecc.) che ad esso conducevano come terminale nel caso di malati di mente autori di reati.
Anche su questi temi non sono solo l’esperienza pratica o assunti ideologici ma i dati della letteratura scientifica ci indicano per es. che il comportamento violento è solo tangenzialmente legato alla malattia ma soprattutto alla qualità delle cure che i pazienti ricevono e che il tasso di recidiva di comportamenti criminosi era superiore nella popolazione non sofferente di disturbi psichici; che, in ultima analisi, il fatto che qualcuno soffra di disturbo mentale non ci permette, sulla base della letteratura scientifica, di prevedere una sua aumentata propensione al crimine. Da tutto questo deriva che la pericolosità sociale non può essere una categoria psichiatrica (la cui definizione viene di conseguenza affidata agli psichiatri) ma una categoria giuridica (la cui ricorrenza ex art. 203 C.P. spetta al giudice).
Tutti questi argomenti non possono, in ultima analisi, che portare alla rottura del nesso tra malattia mentale e pericolosità e tra diritto alla cura e misura di sicurezza.
Le considerazioni fin qui svolte ci introducono al nucleo centrale del problema: quello dell’imputabilità ( su questo tema si veda il contributo - reperibile su internet al sito: www.pol-it.org//ital/monte.htm - di Lino Monteverde: "La nozione di imputabilità penale").
Al centro della questione si pone la discrasia tra la nozione di malattia mentale, quale oggi definita a livello scientifico e come l’abbiamo sommariamente illustrata in precedenza, e la normativa vigente, specie nel settore penale. E’ ben vero che a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale (n. 139 del 1982 e n. 249 del 1983) si sono compiuti passi avanti significativi stabilendo che tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che chi ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa, ma questa importante affermazione viene di fatto vanificata poiché solo una minoranza dei periti si rifiuta di rispondere al quesito sulla pericolosità sociale affermando trattarsi di problema rimesso esclusivamente al giudice mentre la maggior parte rispondono, contraddittoriamente, non sulla base di specifiche caratteristiche personologiche del soggetto autore di reato e di precisi elementi che lo riguardino direttamente, ma in base ad elementi del tutto estranei al soggetto quali per es. le carenze assistenziali sei servizi della zona dove questi risiede. La pericolosità quindi, secondo il dato normativo, è una qualità eventuale del soggetto autore di reato sia esso imputabile, non imputabile o semi-imputabile; appare evidente la problematicità di questo assunto che prevede, con il venire meno della presunzione di pericolosità, la liberazione di imputati riconosciuti affetti da vizio totale di mente e perciò non imputabili anche se autori di gravissimi reati: una simile evenienza urterebbe la sensibilità dell’opinione pubblica e susciterebbe intuibili reazioni di rigetto da parte della società.
Vi è dunque la necessità per ridare coerenza al sistema di ripensare quegli istituti penali - pericolosità sociale e misura di sicurezza - che sono alla base della contraddizione; in questo senso si muovono, con diversa coerenza le proposte di legge giacenti in Parlamento: quella della Regione Toscana e quella dell’On. Corleone (entrambe riportate integralmente in appendice al citato articolo di F. Scarpa).
In effetti la proposta della Regione Toscana prevede l’abolizione della seminfermità mentale come causa di vizio di mente; mantiene la nozione di non imputabilità e quella di pericolosità sociale prevedendo, di conseguenza, la misura di sicurezza della assegnazione in istituti in regime di custodia per i casi più gravi (per i quali sia prevista una pena non inferiore ad anni 10) e di affidamento al servizio sociale per i reati minori (salvo ricorrano controindicazioni); gli istituti di custodia e cura sono previsti di piccole dimensioni e diffusi nel territorio.
Il disegno di legge Corleone prevede, al contrario, l’imputabilità del malato di mente autore di reati, il suo trattamento penale differenziato in carcere e misure alternative alla detenzione.
In conclusione i punti acquisiti su cui si deve sviluppare l’ulteriore dibattito, soprattutto in merito alle soluzioni per la gestione degli infermi di mente autori di reati, si possono riassumere nei seguenti:
- le nuove concezioni della malattia mentale non più vista come fenomeno caratterizzante in modo assoluto l’individuo e la sua esistenza nonché la conseguente spinta alla riattribuzione dei diritti al paziente psichiatrico, che hanno determinato il superamento degli OO.PP. devono investire anche l’istituto dell’O.P.G.
- i nuovi sistemi di assistenza si fondano sulla sempre maggiore autonomia e responsabilità del paziente;
- tutti i cittadini debbono essere considerati imputabili e ogni imputato ha diritto al suo processo come ricostruzione dei fatti che lo riguardano e di un frammento della sua storia; l’eventuale correlazione tra malattia mentale e reato commesso deve essere valutata ai fini di determinare nel modo più adeguato l’entità della pena;
- il concetto di pericolosità sociale non ha un fondamento scientifico e non può essere utilizzato come soluzione giuridica del problema del trattamento giudiziario dell’infermo psichico autore di reato;
- deve essere abbandonato il c.d. sistema del "doppio binario": pena per il soggetto riconosciuto colpevole e misura di sicurezza per il soggetto socialmente pericoloso, indipendentemente dalla sua responsabilità per un fatto concreto;
- dopo l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana ed il progressivo passaggio dalla nozione di pena rigida ad un concetto di pena flessibile con l’introduzione nell’ordinamento penale di una sempre più vasta gamma di pene alternative alla detenzione pura e semplice, le misure di sicurezza vanno abolite.