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TITOLO I - Il Servizio sanitario nazionale:
Capo I - Principi ed obiettivi (artt. 1-2)
Capo II - Competenze e strutture 3-18)
Capo III - Prestazioni e funzioni
Capo IV - Personale ;(artt. 47-48)
Capo V - Controlli, contabilità e finanziamento (artt.
49-52)
TITOLO II - Procedure di programmazione e di attuazione
del Servizio sanitario nazionale (artt. 53-63)
TITOLO III - Norme transitorie e finali (artt.64-83)
Art. 1 - I princìpi.
Art 2.- Gli obiettivi.
- Il conseguimento delle finalità di cui
al precedente articolo è assicurato mediante:
1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata
educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;
2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di
vita e di lavoro;
3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le
cause, la fenomenologia e la durata;
4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità
somatica e psichica;
5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene
dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;
6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di
origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo,
nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti
animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata;
7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio
e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi
diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività
e la economicità del prodotto;
8) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento
scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale.
- Il servizio sanitario nazionale nell'ambito
delle sue competenze persegue:
a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie
del paese;
b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle
loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli
alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di
lavoro gli strumenti ed i servizi necessari;
c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela
della maternità e dell'infanzia, per assicurare la riduzione
dei fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le
migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso
di patologia e di mortalità perinatale ed infantile;
d) la promozione della salute nell'età evolutiva, garantendo
l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione
pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna,
e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati;
e) la tutela sanitaria delle attività sportive;
f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire
e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione;
g) la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo
e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in
modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione pur
nella specificità delle misure terapeutiche, e da favorire il
recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici;
h) la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti
dell'atmosfera, delle acque e del suolo.
Art. 14 - Unità
sanitarie locali.
- L'ambito territoriale di attività di
ciascuna unità sanitaria locale è delimitato in base a
gruppi di popolazione di regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti,
tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche
della zona.
- Nel caso di aree a popolazione particolarmente
concentrata o sparsa e anche al fine di consentire la coincidenza con
un territorio comunale adeguato, sono consentiti limiti più elevati
o, in casi particolari, più ristretti.
- Nell'ambito delle proprie competenze, l'unità
sanitaria locale provvede in particolare:
a) all'educazione sanitaria;
b) all'igiene dell'ambiente;
c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche
e psichiche;
d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica
e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica
e privata di ogni ordine e grado; f) all'igiene e medicina del lavoro,
nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali;
g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività
sportive;
h) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale
e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
m) alla riabilitazione;
n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio
degli alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla
vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana,
sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di
origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili
dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità
animale, sui farmaci di uso veterinario;
q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione
medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione
di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6.33.
Art. 33 - Norme per gli
accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
- Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono
di norma volontari.
- Nei casi di cui alla presente legge e in quelli
espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti
dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori,
secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità
della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile
il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
- Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori
sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità
di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.
- Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori
sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e,
ove, necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
- Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori
di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative
rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi
vi è obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre
il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando
le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti
organici tra servizi e comunità.
- Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio,
l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
- Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta
di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato
disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
- Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco
decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono
adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
Art. - 34 Accertamenti
e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale.
- La legge regionale, nell'ambito della unità
sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela
della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale
che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative
alla salute mentale.
- Le misure di cui al secondo comma dell'articolo
precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette
da malattia mentale.
- Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione
relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi
territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.
- Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia
mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni
di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da
richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano
accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze
che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.
- Il provvedimento che dispone il trattamento
sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere
preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo
33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve
essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.
- Nei casi di cui al precedente comma il ricovero
deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi
psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali
per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri,
al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri
di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato
dal piano sanitario regionale.
Art. - 35. Procedimento
relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni
di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale
- Il provvedimento con il quale il sindaco dispone
il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera,
da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto
comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo
33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato,
entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare
nella cui circoscrizione rientra il comune.
- Il giudice tutelare, entro le successive 48
ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti,
provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento
e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida
il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio
in condizioni di degenza ospedaliera.
- Se il provvedimento di cui al primo comma del
presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso
da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco
di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui
circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di
cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti
di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero
dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.
- Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio
debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento,
il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità
sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta
motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà
comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli
adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando
la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
- Il sanitario di cui al comma precedente è
tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato
che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni
che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì
la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento
stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione
del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.
- Qualora ne sussista la necessità il giudice
tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare
e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
- La omissione delle comunicazioni di cui al primo,
quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione
di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano
gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di
atti di ufficio.
- Chi è sottoposto a trattamento sanitario
obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al
tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento
convalidato dal giudice tutelare.
- Entro il termine di trenta giorni, decorrente
dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo,
il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida
del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
- Nel processo davanti al tribunale le parti possono
stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare
da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato.
Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata
con avviso di ricevimento.
- Il presidente del tribunale fissa l'udienza
di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura
del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico
ministero.
- Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento
che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico
ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima
che sia tenuta l'udienza di comparizione.
- Sulla richiesta di sospensiva il presidente
del tribunale provvede entro dieci giorni. Il tribunale provvede in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto
le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste
dalle parti. I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da
imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a
registrazione.
Art. - 64. Norme
transitorie per l'assistenza psichiatrica
- La regione nell'ambito del piano sanitario regionale,
disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici
e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili,
delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. La regione
provvede inoltre a definire il termine entro cui dovrà cessare
la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere
ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono stati
ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento
psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà
comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980.
- Entro la stessa data devono improrogabilmente
risolversi le convenzioni di enti pubblici con istituti di cura privati
che svolgano esclusivamente attività psichiatrica.
- E' in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali
psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni
specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali
generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni
o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche.
- La regione disciplina altresì con riferimento
alle norme di cui agli articoli 66 e 68, la destinazione alle unità
sanitarie locali dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficienza (IPAB) e degli altri enti pubblici che
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge provvedono, per
conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al ricovero
ed alla cura degli infermi di mente, nonché la destinazione dei
beni e del personale delle amministrazioni provinciali addetto ai presidi
e servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali
presidi e servizi interessino più regioni, queste provvedono
d'intesa.
- La regione, a partire dal 1 gennaio 1979, istituisce
i servizi psichiatrici di cui all'articolo 35, utilizzando il personale
dei servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio provinciale
non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la regione, nell'ambito
del piano sanitario regionale e al fine di costituire i presidi per
la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie locali,
disciplina la destinazione del personale, che ne faccia richiesta, delle
strutture psichiatriche private che all'atto dell'entrata in vigore
della presente legge erogano assistenza in regime di convenzione, ed
autorizza, ove necessario, l'assunzione per concorso di altro personale
indispensabile al funzionamento di tali presidi.
- Sino all'adozione dei piani sanitari regionali
di cui al primo comma i servizi di cui al quinto comma dell'articolo
34 sono ordinati secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 marzo 1969, n.
128, al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario
a tutela della salute mentale, e sono dotati di un numero di posti letto
non superiore a 15. Sino all'adozione e di provvedimenti delegati di
cui all'art. 47 le attribuzioni in materia sanitaria del direttore,
dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici
sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 e dall'art.
7, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128.
- Sino all'adozione dei piani sanitari regionali
di cui al primo comma i divieti di cui all'art. 6 del D.L. 8 luglio
1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974,
n. 386, sono estesi agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici dipendenti
dalle IPAB o da altri enti pubblici e dalle amministrazioni provinciali.
Gli eventuali concorsi continuano ad essere espletati secondo le procedure
applicate da ciascun ente prima dell'entrata in vigore della presente
legge.
- Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera
i) dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono compresi gli infermieri
di cui all'art. 24 del regolamento approvato con R.D. 16 agosto 1909,
n. 615. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 6
della presente legge la regione provvede all'aggiornamento e alla riqualificazione
del personale infermieristico, nella previsione del superamento degli
ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove funzioni di tale personale
nel complesso dei servizi per la tutela della salute mentale delle unità
sanitarie locali.
- Restano in vigore le norme di cui all'art. 7,
ultimo comma, L. 13 maggio 1978, n. 180.
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