Legge 8 novembre 1991, n. 381
DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di
perseguire linteresse generale della comunità alla promozione umana e
allintegrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o
di servizi - finalizzate allinserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente
legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere lindicazione
di "cooperativa sociale".
1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente,
gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci
volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Il
loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge
in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina
limporto della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e
delle prestazioni relative.
4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla
cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Nella gestione dei servizi di cui allart. 1, comma 1, lettera a), da
effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche,
le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare
e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali
previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono
alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi
allapplicazione dei commi 3 e 4.
1. Alle cooperative sociali si applicano le
clausole relative ai requisiti mutualistici di cui allart. 26 del decreto
legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.
2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa
sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale"
prevista dal secondo comma dellart. 13 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato
dallart. 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione
dallalbo regionale di cui allart. 9, comma 1, della presente legge.
3. Per le cooperative sociali, le ispezioni ordinarie previste dallart.
2 del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta allanno.
1. Nelle cooperative che svolgono attività
di cui allart. 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate
gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici,
i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti,
i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati
ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47-bis,
47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge
10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti
indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro
della Sanità, con il Ministro dellInterno e con il Ministro per gli Affari
Sociali, sentita la Commissione Centrale per le cooperative istituita dallart.
18 del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta
per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato
soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona
svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,
fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per lassicurazione obbligatoria
previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente
alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo,
sono ridotte a zero.
1. Gli enti pubblici possono, anche in deroga
alla disciplina in materia di contratti, della pubblica amministrazione, stipulare
convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui allart.
1, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli
socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro
per le persone svantaggiate di cui allart. 4, comma 1.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative
debbono risultare iscritte allalbo regionale di cui allart. 9, comma
1.
Art. 6
Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577
1. Al citato decreto legislativo del Capo Provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allart. 10, è aggiunto in fine, il seguente comma: "Se lispezione
riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a
cura del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, entro quaranta giorni
dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa
ha sede legale";
b) allart. 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per le cooperative
sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere
dellorgano competente in materia di cooperazione della regione nel cui
territorio la cooperativa ha sede legale";
c) al secondo comma dellart. 13, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione
cooperazione sociale";
d) allert. 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Oltre che
nella sezione per esse specificatamente prevista, le cooperative sociali sono
iscritte nella sezione cui direttamente afferisce lattività da esse svolta".
1. Ai trasferimenti di beni per successione
o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni
dellart. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 637.
2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte
catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo,
di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati allesercizio
dellattività sociale.
3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:
"41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da
cooperative sociali".
Art. 8
Consorzi
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.
Art. 9
Normativa regionale
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine
istituiscono lalbo regionale delle cooperative sociali e determinano le
modalità di raccordo con lattività di formazione professionale e di sviluppo
della occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni tipo per i rapporti tra le cooperative sociali
e le amministrazioni pubbliche che operano nellambito della regione, prevedendo,
in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e lapplicazione
delle norme contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altres^ norme volte alla promozione, al sostegno e allo
sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno
disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle
regioni medesime.
Art. 10
Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di
assistenza e di consulenza
1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.
Art. 11
Partecipazione delle persone giuridiche
1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.
Art. 12
Disciplina transitoria
1. Le cooperative sociali già costituite alla
data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due
anni da tale data alle disposizioni in essa previste.
2. Le deliberazioni di modifiche per adeguare gli atti costitutivi alle norme
della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli artt.
2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità
e la maggioranza dellassemblea ordinaria stabilite dallatto costitutivo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.